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Enti locali
16 Settembre 2020
Un po' di confusione sull'obbligo di verifica negli appalti
Controlli a carico dei committenti della regolare esecuzione dei versamenti delle ritenute fiscali da parte degli appaltatori, subappaltatori, ecc. Esclusi gli enti locali.
La risposta ad interpello 4.09.2020, n. 313, dell'Agenzia delle Entrate è emblematica della confusione che regna sovrana sull'ennesimo obbligo di verifica addossato ai committenti rispetto alla regolarità degli adempimenti fiscali a carico dei propri appaltatori, introdotto nel 2020 dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997. La questione da dirimere, sintetizzando, era la seguente: i Comuni, in qualità di committenti, sono o non sono tenuti a effettuare le verifiche sul puntuale pagamento delle ritenute effettuate dai propri appaltatori nei confronti dei propri dipendenti?
La corposa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2020 “sembrava” aver già dato una risposta tanto inattesa quanto favorevole sull'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 17-bis, attraverso una chiara affermazione: “Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 17-bis, c. 1 i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 23, c. 1 D.P.R. 600/1973. Si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d'impresa o agricola o arti o professioni. Per le medesime ragioni sono da escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 17-bis, c. 1 gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.) limitatamente...