E’ possibile condizionare gli effetti del preliminare di compravendita all’erogazione del mutuo. In tal caso, la condizione non è nulla, perché non è legata al mero arbitrio del promittente l’acquisto, avendo quest’ultimo interesse alla concessione del mutuo medesimo. Come si esprime in argomento la magistratura di legittimità? Qualora le parti abbiano subordinato gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", ovvero rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti e in parte a un apporto causale esterno, in quanto la concessione del mutuo dipende non solo dall'istituto bancario, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica.
Lo ha affermato recentemente la Cassazione civile, sez. II, 11.09.2018, n. 22046, la quale, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha precisato che, in tal caso, la clausola dipende dalla condotta del promissario acquirente e dalle attività della banca mutuante. Per comprendere meglio la decisione, bisogna chiarire che le condizioni sono elementi accidentali del contratto, ossia elementi che le parti inseriscono nel contratto per assicurare il soddisfacimento di loro specifici interessi.
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