Si potrebbe riassumere con la massima “chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Nel caso in esame, nella nota di trascrizione, erano stati invertiti i soggetti a cui favore e contro era stato stipulato l'atto. Pertanto, un soggetto conveniva in giudizio, chiedendo, tra l'altro, che fosse pronunciata sentenza che trasferisse in suo favore la piena proprietà di un immobile, ma il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d'appello confermava la sentenza impugnata.
Giunta la causa in Cassazione, si è espressa la Sez. Civile II, 19.03.2019, n. 7680, la quale, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha ribadito che, nel nostro ordinamento, la pubblicità immobiliare, che si attua con il sistema della trascrizione, è imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che è rimasto estraneo all'atto trascritto, per individuare l'oggetto cui l'atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia è riferita nei registri immobiliari. Rispetto al terzo, l'atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, risultano individuati esclusivamente da quel contenuto: la cui individuazione è, a sua volta, affidata all'esclusiva responsabilità del soggetto che richiede la trascrizione, al quale, per quel che interessa gli atti tra vivi, incombe l'onere di...