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Diritto 02 Ottobre 2020

Univocità della motivazione e legittimità dell’accertamento

L’atto di contestazione che pretenda di fondare la propria pretesa su aspetti incerti e contraddittori, risulta evidentemente illegittimo e di conseguenza annullabile.

La corretta motivazione degli atti impositivi e il significato di questo concetto in termini di contenuti e perimetro probatorio sta al centro dell'ordinanza 10.07.2020, n. 18767 della Corte di Cassazione, secondo cui la motivazione deve consentire al contribuente di individuare gli estremi della pretesa vantata dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare, i giudici hanno confermato l'illegittimità per difetto di motivazione di un avviso di accertamento, la cui pretesa di maggiori imposte risultava ancorata a presupposti incerti e contraddittori, di tal guisa che non era consentito al contribuente una completa contezza degli elementi fondanti la ragione della pretesa. La vicenda trae spunto dalla notifica di un avviso di accertamento diretto a una società cooperativa, con il recupero a tassazione di costi non deducibili e dell'Iva indebitamente detratta. Veniva in primo luogo contestata la costituzione di una società cooperativa, artatamente operata con lo scopo di permettere ai soci di accedere ai servizi abitativi a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Ciò era stato ritenuto possibile frapponendo lo schermo societario rappresentato dalla cooperativa edilizia. Di fatto, acquirente effettivo del complesso immobiliare risultava solo uno dei soci, legati tra loro da stretti rapporti di parentela, sicché l’intera operazione era stata posta in essere con finalità elusive...

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