Con la L. 28.03.2019, n. 26, di conversione del D.L. 28.01.2019, n. 4, sono confermate le nuove disposizioni in materia di pensioni e reddito di cittadinanza.
A prescindere dai problemi di carattere finanziario che queste disposizioni produrranno nel bilancio dello Stato, è utile commentare la novella verificando in particolare gli impatti sul datore di lavoro, a sua vlta destinatario teorico della misura. La nuova disposizione crea nei confronti del datore di lavoro differenti aspettative, che possono essere così riepilogate:
1) favorire lo svecchiamento della popolazione lavorativa;
2) creare un welfare aziendale premiale di carattere previdenziale;
3) godere di agevolazioni contributive in caso di assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (RdC).
Sotto il primo aspetto, la disposizione prevede la c.d. quota 100, espressione quest'ultima atecnica e imprecisa in quanto la quota 100 non è raggiunta, come tradizionalmente avveniva nel passato, dal mix di due variabili (età e anzianità contributiva), ma da due elementi fissi: 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Confrontando la norma con le ordinarie modalità per raggiungere il diritto pensionistico, si rileva che chi aderirà a quota 100 potrà andare in pensione 5 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia (diritto che si raggiunge a 67 anni di età) e 4 anni e 10 mesi prima, se uomo e 3 anni e 10 mesi prima se donna rispetto alla...