Nell’ambito del principio di eguaglianza professionale tra lavoratrici e lavoratori riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 35 D.Lgs. 198/1906 dispone la nullità del licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio nel periodo che intercorre dalla richiesta di pubblicazione sino a un anno dopo la celebrazione delle nozze. Al datore di lavoro è tuttavia attribuita la facoltà di provare che la risoluzione del rapporto sia dovuta a una delle ragioni indicate al quinto comma della stessa norma (giusta causa, cessazione dell’ attività aziendale, ultimazione della prestazione contrattuale o scadenza del termine in un contratto a tempo determinato).
La ratio di tali disposizioni, introdotte dalla legge 7/1963 e tuttora vigenti a beneficio della sola lavoratrice, è storicamente da rinvenire nella necessità di proteggere la donna in connessione con le tutele previste per la maternità, socialmente percepita come esito naturale del matrimonio. Tuttavia, i profondi mutamenti del costume e la conseguente evoluzione della legislazione degli ultimi anni, ponevano seriamente il dilemma se estendere anche allo sposo lavoratore il divieto di recesso sopra descritto.
In tal senso, alcune pronunce giurisprudenziali di merito (ordinanza Tribunale di Roma 16.01.2017 e ordinanza Tribunale di Vicenza 24.05.2016) sancivano la nullità del licenziamento nel predetto periodo, anche se intimato allo sposo....