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Diritto 29 Dicembre 2021

Uso di informazioni finanziarie, le nuove regole

La normativa antiriciclaggio si arricchisce del D.Lgs. 186/2021, che introduce ulteriori disposizioni per agevolare le attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Il D.Lgs. 186/2021, pubblicato in G.U. il 29.11.2021, dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 e si applica in aggiunta alle norme in materia di antiriciclaggio vigenti, quali il D.Lgs. 231/2007. La norma definisce informazioni finanziarie “qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazioni finanziarie (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”. L’organo istituzionalmente deputato alla raccolta e all'analisi delle informazioni è l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, che opera in posizione di indipendenza e autonomia funzionale. Le nuove regole sono finalizzate ad agevolare l’uso delle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire determinati reati, indicati dal decreto come associati al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti, e identificano le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al Registro nazionale centralizzato dei conti bancari (sezione dell’anagrafe tributaria): Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno; autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; servizi centrali e...

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