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Immobiliare 17 Febbraio 2026

Uso foresteria per ditte e società di persone

Il mito del divieto soggettivo e la piena deducibilità dei costi.

Nel panorama della contrattualistica immobiliare d’impresa, aleggia da tempo una sorta di leggenda metropolitana fiscale che vorrebbe il contratto di locazione a uso foresteria appannaggio esclusivo delle società di capitali. Secondo questa lettura, le società di persone e le ditte individuali sarebbero ontologicamente incapaci di stipulare tali contratti e, di conseguenza, di dedurne i relativi costi. Tuttavia, analizzando il dettato normativo e la recente giurisprudenza di legittimità, tale preclusione appare non solo infondata, ma giuridicamente inesistente.Inesistenza del divieto nel Codice Civile - Il punto di partenza non può che essere la qualificazione giuridica del contratto. La locazione "uso foresteria" non è un tipo contrattuale codificato in modo rigido, bensì un contratto atipico che trova la sua legittimazione nel principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e nella disciplina generale delle locazioni (art. 1571 e ss. c.c.). Non esiste, nell'intero ordinamento civile, una sola norma che inibisca a una S.n.c., a una S.a.s. o a un imprenditore individuale di assumere la veste di conduttore in un contratto volto a soddisfare esigenze abitative transitorie dei propri dipendenti. L'unico elemento essenziale, come confermato dalla struttura stessa del contratto, è la dissociazione tra il conduttore (l'impresa che paga il canone) e l'utilizzatore (il dipendente, il collaboratore o lo stagionale). Fintanto che tale distinzione è reale e non...

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