La legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207), intervenendo sull'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015, ha reso pienamente operativo, a decorrere dal 1.01.2026, l'obbligo di interconnessione logica tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici. Le regole tecniche, dettate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.10.2025, trovano ora la loro concreta applicazione all'interno dell'area riservata del portale istituzionale Fatture e corrispettivi, il cui servizio web dedicato è stato ufficialmente reso disponibile a partire dal 5.03.2026.
Sotto il profilo temporale, per tutti i dispositivi Pos fisici o virtuali che risultavano già attivi nel mese di gennaio 2026, gli esercenti sono chiamati a comunicare l'abbinamento con il Registratore Telematico entro 45 giorni, ovverosia entro il 20.04.2026.
Molteplici quesiti sono pervenuti con riferimento al caso dell’uso promiscuo del medesimo terminale Pos per operazioni aventi natura diversa rispetto all’adempimento qui in esame. Una delle situazioni frequenti riguarda i contribuenti che utilizzano un unico dispositivo Pos per ricevere pagamenti afferenti sia a cessioni di beni o prestazioni di servizi regolarmente certificate tramite documento commerciale (DC), sia a operazioni per le quali viene emessa la fattura elettronica, oppure per incassare corrispettivi espressamente esonerati dall'obbligo di emissione del DC, quali, a titolo puramente esemplificativo, le vendite di generi di monopolio, tabacchi e valori bollati.
In presenza di utilizzo promiscuo, è stato chiarito che la registrazione del collegamento risulta sempre e comunque obbligatoria. L'inclusione di questi terminali Pos nel censimento genera, tuttavia, un disallineamento fisiologico dei dati: l'Agenzia delle Entrate, infatti, effettuerà un controllo incrociato tra il flusso del transato comunicato mensilmente dagli operatori finanziari e l'ammontare degli incassi elettronici dichiarato dall'esercente per il tramite del tracciato XML del registratore telematico. È del tutto evidente che, in caso di uso promiscuo, il totale comunicato dai gestori dei circuiti di moneta elettronica risulterà superiore ai pagamenti elettronici registrati in cassa, in quanto quest'ultima elaborazione non comprende gli incassi relativi alle fatture elettroniche o alle operazioni esonerate (salvo che queste ultime non vengano volontariamente certificate con codice natura Iva N2).
A fronte di squadrature, il rischio è quello di vedersi recapitare lettere di compliance, attraverso le quali l'Amministrazione rileverà le anomalie e inviterà il contribuente a fornire tempestive giustificazioni. In questo scenario, tuttavia, assume un peso determinante l'esatta profilazione dell’attività esercitata (codice ATECO). Secondo quanto illustrato dall’Agenzia, infatti, gli organi di controllo terranno in debita considerazione la tipologia di attività concretamente esercitata, presumendo come fisiologici e naturali gli scostamenti in capo a determinate categorie, quali ad esempio le tabaccherie o gli impianti di distribuzione di carburante. Al fine di rimuovere definitivamente il problema, è ipotizzabile la strada dell’adozione di un Pos dedicato unicamente ed esclusivamente alle operazioni certificate con documento commerciale, da abbinare al RT, e di un secondo Pos riservato in via esclusiva all'incasso delle fatture elettroniche o delle vendite esonerate. Essendo posto a servizio di operazioni fuori dall’obbligo di collegamento, questo secondo terminale Pos non dovrebbe essere collegato e, anzi, dovrebbe essere “lucchettato” al fine di evidenziarne la destinazione.
Si presti attenzione che la necessità di porre il lucchetto a un Pos utilizzato solo per operazioni fuori dall’obbligo vale solo per gli esercenti che sono comunque chiamati a fare l’abbinamento, o a “spiegare” perché l’abbinamento non viene effettuato. Tale obbligo, invece, non riguarda i contribuenti che sono del tutto fuori dal perimetro della norma, quali i professionisti e tutti i contribuenti che emettono esclusivamente fatture, e dunque non rivestono la qualifica di “Esercente”.
