Secondo la Cassazione spetta al giudice valutare caso per caso, tenendo conto anche del comportamento concretamente esercitato dal proprietario.
Si dice che “la pazienza è la virtù dei forti”: un proverbio speculare per l'usucapione. In pratica, si tratta di una norma in forza della quale, per effetto del possesso continuato, senza interruzioni, inequivoco, pacifico, pubblico durante tutto il periodo richiesto dalla legge, si produce l'acquisto della proprietà e dei relativi diritti reali di godimento, ma che garantisce al tempo stesso l'utilizzo e lo sfruttamento del bene stesso, nei limiti e tramite le modalità proprie del diritto usucapito. Si tratta dei diritti disciplinati dagli artt. 957 (enfiteusi), 978 (usufrutto), 1021 (uso), 1022 (abitazione) e 1031 (servitù prediali) c.c.
Ai fini dell'usucapione, è dunque necessario che il possesso non sia stato acquisito in modo violento o clandestino e che si sia protratto, secondo i casi, per 20 anni, 10 anni o 3 anni. Oltre ai beni mobili e immobili, è possibile usucapire anche i beni mobili registrati, ossia quei beni che risultano iscritti nei pubblici registri, al fine di tracciare la loro circolazione, ad esempio, un'autovettura, un motociclo, una nave ecc. .Per quanto riguarda i beni immobili, l'art. 1158 c.c. prevede che essi si usucapiscono con il possesso continuato per 20 anni.
Il termine ventennale rientra nella c.d. “usucapione ordinaria”, che si distingue da quella “abbreviata”, che si realizza nei 10 anni sia per i beni mobili (art. 1161 c.c.),...