RICERCA ARTICOLI
Diritto 15 Novembre 2021

Usucapione opponibile al fallimento

La materia diventa scivolosa in assenza di un atto accertativo debitamente trascritto prima della sentenza fallimentare.

L’art. 2651 c.c. dispone la trascrizione delle sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquisito per usucapione ovvero in altro modo “non soggetto a trascrizione” il diritto di proprietà o altro diritto reale immobiliare; attraverso tale disciplina il legislatore ha escluso l’onere di trascrizione del “fatto” acquisitivo o estintivo, non disponendo che la fattispecie (acquisitiva o estintiva) debba ritenersi incompiuta o comunque inefficace fino all’emissione della sentenza per il relativo accertamento. La giurisprudenza (Cass. Sez I, sent. 26.11.1999, n. 13184) ha ritenuto proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che con essa si intende far verificare, senza che risultino a ciò di ostacolo gli artt. 42 e 45 della Legge fallimentare; il primo limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferito a “fatti” acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. Il secondo, riguardando espressamente l’opponibilità al fallimento di “atti”, in applicazione della stessa regola posta per l’esecuzione individuale dall’art. 2914 c.c., risulta estraneo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.