La presenza di un usufrutto su partecipazioni societarie determina una scissione dei diritti connessi alla quota, tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, con rilevanti implicazioni nella distribuzione di utili e riserve. In linea generale, l’usufruttuario ha diritto ai “frutti” della partecipazione, mentre il nudo proprietario mantiene la titolarità del capitale.In ambito societario, tale distinzione si traduce nella regola per cui gli utili distribuiti spettano all’usufruttuario, in quanto qualificabili come frutti civili della partecipazione. Tuttavia, la concreta applicazione di questa regola risulta più complessa quando si considerano le riserve di patrimonio netto, soprattutto in relazione alla loro origine e destinazione. Gli utili sono attribuiti all’usufruttuario solo nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione: prima di tale momento, esiste solo un'aspettativa e gli utili possono essere destinati ad altri impieghi.Per quanto riguarda le riserve di utili, emerge un contrasto interpretativo rilevante. Un orientamento tradizionale ritiene che la distribuzione delle riserve (anche se formate da utili) costituisca restituzione di capitale e non distribuzione di frutti, con conseguente attribuzione al nudo proprietario. In questo schema, l’usufrutto si trasferirebbe sulle somme riscosse, ma il diritto alla percezione originaria spetterebbe al titolare della quota. Un orientamento più recente, rafforzato dalla giurisprudenza, tende...