Come noto, Il divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro si riferisce a tutte le situazioni in cui l'appaltatore svolga unicamente compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata a un risultato produttivo autonomo né un’assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
La giurisprudenza ha da tempo stilato un elenco di elementi indiziari della presenza di intermediazione di manodopera:
assenza di un referente o di un preposto che abbia funzioni di controllo e sovraintendenza dei lavori;
ricezione direttamente dal personale della committente delle indicazioni sul lavoro da svolgere;
impiego da parte dei lavoratori di beni strumentali forniti dalla committente;
utilizzo del badge d'ingresso;
assoggettamento alla registrazione dell'orario di lavoro da parte della committente.
A fronte di detti elementi, la gestione amministrativa dei lavoratori e nello specifico in relazione alla gestione delle richieste di ferie e permessi è attività è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera.
Ai fini della verifica in merito alla sussistenza dell’interposizione fittizia,...