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Diritto 04 Dicembre 2020

Utilizzo di dati bancari acquisiti senza autorizzazione

In difetto di specifico divieto normativo, la mancanza di autorizzazione all’accesso dei dati bancari non ne preclude l'uso, tranne per l’ipotesi in cui il fatto abbia recato un concreto pregiudizio al contribuente

La questione dell'inutilizzabilità di prove acquisite irritualmente torna spesso in auge quando si parla di dati bancari acquisiti in mancanza di specifica autorizzazione ex art. 51, c. 2, n. 7 D.P.R. 633/1972, una materia al centro di orientamenti divergenti. Ci si chiede fino a che punto l'Amministrazione Finanziaria possa utilizzare gli esiti di una propria attività ispettiva condotta in contrasto con la legge e perciò in conflitto con i doveri di imparzialità e di buon andamento della P.A., sanciti a livello costituzionale. Una differente prospettiva rappresenterebbe una sorta di inaccettabile legittimazione della violazione di legge, benché utilmente strumentale a finalità pubbliche: conclusione, questa, totalmente anacronistica e incompatibile con i princìpi di un ordinamento democratico. Ad appianare ogni divergenza interviene la Cassazione (ordinanza 13.11.2020, n. 25766) a ribadire un principio che si stima diffusamente accolto: la mancanza di autorizzazione sancita dal citato art. 51, c. 2, n. 7, ai fini della richiesta di acquisizione di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non può automaticamente comportare, in assenza di specifiche statuizioni normative sul tema, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti. Fa eccezione l'evenienza in cui da tale procedura sia scaturito un concreto pregiudizio al contribuente, ovvero che venga messa in discussione la tutela dei suoi diritti...

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