Accade di frequente che nel corso di accessi, ispezioni e verifiche operate dalla Guardia di Finanza o da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, vengano acquisiti elementi probatori di rilevanza penale; tale circostanza emerge in ragione della molteplicità di funzioni attribuite al corpo della Guardia di Finanza. Infatti, oltre a svolgere l'attività di polizia tributaria a tutela delle entrate erariali, riveste anche il ruolo di polizia giudiziaria. I maggiori poteri istruttori riconosciuti in tale ultima veste sono di non trascurabile rilevanza: essi sono sanciti dall'art. 63, c. 1 D.P.R. 633/1972 e dall'art. 33, c. 3 D.P.R. 600/1973. Entrambe le norme prevedono che la Guardia di Finanza cooperi con gli uffici finanziari per l'acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e dell'Iva.
La Corte di Cassazione, investita sull'argomento, più volte ha affermato che gli elementi acquisiti nell'ambito dell'indagine penale mediante l'utilizzo dei poteri di polizia giudiziaria, tra i quali le intercettazioni telefoniche e l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, sono pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento tributario nei confronti del contribuente, anche se l'indagine penale non è sfociata in un processo a carico del contribuente medesimo. Ha ulteriormente precisato, inoltre, che la piena utilizzabilità degli elementi acquisiti non...