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Diritto 27 Gennaio 2021

Utilizzo in ambito tributario di elementi acquisiti in sede penale

Possibilità legittima di servirsi delle risultanze in occasione di attività investigative, sempre che siano rispettati determinati requisiti.

Accade di frequente che nel corso di accessi, ispezioni e verifiche operate dalla Guardia di Finanza o da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, vengano acquisiti elementi probatori di rilevanza penale; tale circostanza emerge in ragione della molteplicità di funzioni attribuite al corpo della Guardia di Finanza. Infatti, oltre a svolgere l'attività di polizia tributaria a tutela delle entrate erariali, riveste anche il ruolo di polizia giudiziaria. I maggiori poteri istruttori riconosciuti in tale ultima veste sono di non trascurabile rilevanza: essi sono sanciti dall'art. 63, c. 1 D.P.R. 633/1972 e dall'art. 33, c. 3 D.P.R. 600/1973. Entrambe le norme prevedono che la Guardia di Finanza cooperi con gli uffici finanziari per l'acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e dell'Iva. La Corte di Cassazione, investita sull'argomento, più volte ha affermato che gli elementi acquisiti nell'ambito dell'indagine penale mediante l'utilizzo dei poteri di polizia giudiziaria, tra i quali le intercettazioni telefoniche e l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, sono pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento tributario nei confronti del contribuente, anche se l'indagine penale non è sfociata in un processo a carico del contribuente medesimo. Ha ulteriormente precisato, inoltre, che la piena utilizzabilità degli elementi acquisiti non...

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