Il proprietario non può, liberamente e senza alcuna autorizzazione comunale, trasformare la propria abitazione in studio. La recente giurisprudenza segue un indirizzo più restrittivo rispetto al passato. Il caso esaminato riguarda una questione controversa di un immobile a Roma, nel quale svolgono l'attività 3 medici di base. Durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, la Polizia Municipale elevava un verbale di accertamento, in seguito al quale erano emessi un provvedimento di immediata sospensione dei lavori e un'ingiunzione di ripristino della destinazione d'uso, entrambi sul rilievo che sarebbe stata mutata la destinazione dell'immobile da unità abitativa a studio medico polispecialistico.
Si è espresso, in ultimo, il Consiglio di Stato (sez. VI, 20.11.2018, n.6562), deducendo che il legislatore, dopo le prime incertezze, ha inteso sistemare razionalmente i casi di mutamento di destinazione che possono incidere sensibilmente sull'assetto del territorio, sottoponendone in generale la realizzazione al regime autorizzatorio o a quello semplificato della dichiarazione d'inizio attività. Non si può condividere dunque quanto talora affermato dalla giurisprudenza più risalente, secondo cui il cambio d'uso da abitazione a ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai soggetto a permesso di costruire, e ciò anche perché un immobile destinato ad attività...