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Lavoro 09 Maggio 2022

Vademecum maxi sanzione per lavoro in nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 19.04.2022, n. 856, vuole fare ordine rispetto all’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 D.L. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 73/2002).

L’art. 3 D.L. 12/2002 recita: “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro”. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di: lavoratori stranieri; minori in età non lavorativa; percettori del reddito di cittadinanza. L’INL ricorda che la maxi sanzione non si applica quando, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Anche la spontanea e integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” prima di un accertamento degli organi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica...

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