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Diritto 27 Novembre 2020

Vaglio dei profili impositivi nel trust liquidatorio

L’imposta sulle donazioni non può trovare applicazione nell'ambito di questo istituto, il cui scopo è l’estinzione dei debiti attraverso il ricavato della cessione dei beni conferiti.

La Cassazione (ordinanza 3.11.2020, n. 24422) mette un po’ di ordine sulla costituzione del trust liquidatorio, una materia mal compresa e spesso oggetto di un evitabile contenzioso, stabilendo che non è possibile assoggettare a imposizione l’atto costitutivo. La vicenda trae spunto dall'atto impositivo avente a oggetto la costituzione di un trust, il cui scopo dichiarato era quello di realizzare la cessione dei beni conferiti, al fine di giungere all'estinzione dei debiti di un'impresa tramite la concreta distribuzione del ricavato di tali cessioni nei confronti dei creditori, sempre specificamente indicati nel contesto di tale costituzione. Nello specifico, i soggetti disponenti (due persone fisiche) proprietari dell’intero capitale sociale della società debitrice, avevano conferito nel trust, oltre alle proprie quote di partecipazione, anche ulteriori consistenze patrimoniali personali e un immobile loro intestato, affinché fossero complessivamente cedute, congiuntamente ai beni aziendali, per la soddisfazione delle ragioni creditorie di terzi. Tenuto conto della struttura e funzione dell’operazione descritta, l’applicazione della tassazione sulle donazioni non risulterebbe corretta. L'ordinanza precisa che la fonte normativa è l’art. 2, c. 47 D.L. 262/2006 (imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, oltre che...

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