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Diritto 30 Gennaio 2019

Valida la convocazione a mezzo e-mail se così dispone il condomino


Ai sensi dell’ art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. Recentemente, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 4/2019, ha però stabilito che non serve la Pec per la convocazione dell’assemblea condominiale, se a chiedere di essere convocato informalmente via e-mail è lo stesso condomino. Più precisamente la Corte ha disposto: “Per quanto riguarda il rilievo secondo cui, l’unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione via PEC posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo “informale” quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (omissis…). Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino”. L’amministratore può convocare l’assemblea via e-mail se...

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