La Cassazione sancisce in maniera definitiva la liceità dell'esclusivo richiamo a un precedente giurisprudenziale, ancorché solo citato e non trascritto neanche nelle sue parti essenziali.
Appare sicuramente discutibile la presa di posizione del diritto vivente, promanante dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI Civ.) che, con l’ordinanza 8.11.2019, n. 28850, ha definitivamente sancito la validità della motivazione della sentenza in cui sia meramente operato richiamo a un precedente giurisprudenziale, così da consentire, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
Al giudice verrebbe quindi consentito di decidere, senza argomentare alcunché, di emettere sentenza senza alcuna narrazione e solo richiamando un atto esterno rispetto al procedimento stesso.
I giudici di Piazza Cavour risultano evidentemente convinti che, anche nel caso di un mero richiamo a un precedente, la motivazione possa ritenersi correttamente espressa mediante il solo rinvio. In ciò, ci si ispira evidentemente a un rigoroso e non sempre condivisibile ossequio del principio di economia processuale, essenzialmente legittimato dalla tanto agognata ragionevole durata del processo, che autorizzerebbe a omettere quelle argomentazioni intellegibili da un altro atto cui sia posto specifico rimando.
A tal proposito, ci si chiede se l’economia della scrittura, intesa in tale modo, possa conferire preminenza a esigenze di celerità correlate alla ragionevole durata del processo, qualora si ponga al cospetto dell’obbligo di motivazione, intesa nella sua intima ratio come funzione che tende...