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Diritto
17 Gennaio 2020
Valide ragioni economiche e pianificazione fiscale aggressiva
L’elusione è un fenomeno insidioso che per essere dimostrato necessita di riscontri oggettivamente coerenti con il dato normativo e non contrastati in alcun modo da prova contraria del contribuente.
Il referente normativo del contrasto all’elusione è rappresentato dall’art. 37-bis, c. 1 D.P.R. 600/1973. In base a tale disposizione, vige l'inopponibilità al Fisco di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che risultino tangibilmente privi di valide ragioni economiche, che siano ulteriormente diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e siano anche volti a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti non concretamente fruibili in quanto ritenuti indebiti. Tale quadro dovrebbe essere smentito unicamente qualora il contribuente dimostri che l’operazione contestata possa essere giustificata da “valide ragioni economiche”, ancorché queste possano assumersi come concorrenti rispetto al perseguito risparmio fiscale.
Il requisito di validità delle ragioni economiche rappresenta un fattore cardine rispetto alla fruibilità di regimi di favore, senza che se ne possa contestare la sottesa regolarità. A chiarire in maniera puntuale tali concetti, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. V, sentenza 31.12.2019, n. 34750) la quale ha avuto modo di rimarcare come la validità delle ragioni economiche presuppone una caratterizzazione che non risulti meramente marginale o teorica. L’essenza teorica e accessoria delle stesse motivazioni di carattere economico condurrebbe a renderle evidentemente inidonee a fornire una spiegazione...