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Diritto 17 Settembre 2019

Validità di un mutuo concesso per ripianare un debito pregresso


La struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto e per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la c.d. traditio, per essere tale, deve realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere dal patrimonio dell'uno al patrimonio dell'altro, più precisamente (così, Cassazione, Sent. 20896/2019). Senza il compimento di un simile passaggio, senza il conseguente trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 C.C.), con la connessa disponibilità ex art. 832 C.C., non si potrebbe neppure ipotizzare, in ogni caso, la sussistenza dell'obbligo di restituzione che la parte finale dell'art. 1813 C.C. pone in capo al mutuatario. Lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un'operazione di natura contabile (con una coppia di poste nel conto corrente - una in “dare”, l'altra in “avere” - per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione; diverso, naturalmente, è il caso in cui la posta a credito sia di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero l'operazione ben potendo allora iscriversi nel...

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