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Diritto
04 Maggio 2022
Valore della sottoscrizione della cartella di pagamento
La Cassazione propende per la validità della cartella di pagamento anche in mancanza della sottoscrizione sempre che sia indubbia la riferibilità all’autorità da cui promana.
Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario preposto e competente, non può trovare in nessun caso accoglimento la richiesta di annullamento della stessa cartella per una desunta l'invalidità dell'atto, sempre che dal medesimo documento risulti indubbia la sua riferibilità all'autorità da cui promana.
Inoltre, si rileva che l'autografia della sottoscrizione rappresenta un elemento essenziale dell'atto amministrativo soltanto nei casi espressamente sanciti ex lege, tra cui non è sicuramente annoverabile la fattispecie accennata, avente a oggetto una cartella di pagamento. Tale esclusione si rileva anche dalla lettura del testo normativo di riferimento contenuto nell’art. 25 D.P.R. 602/1973, secondo cui la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che nel caso specifico non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solamente la sua intestazione.
Si deve, pertanto, evidenziare un importante principio di diritto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella non può comportare l'invalidità dell'atto, la cui validità ed esistenza non è sicuramente correlabile all’apposizione del sigillo, di un timbro d’Ufficio, o di una sottoscrizione leggibile, quanto piuttosto dal fatto che il documento preso in...