Imposte dirette 26 Gennaio 2026

Valore fiscale dei beni acquisiti dalla beneficiaria nella scissione

Nella scissione ex art. 173, c. 8, lett. b) del Tuir, le manutenzioni dei beni trasferiti vanno ragguagliate al possesso. Scissa e beneficiaria operano un doppio calcolo: pro-rata sui beni trasferiti e ordinario (5%) sul restante compendio.

L’art. 173 del Tuir, ai commi 7 e 8, si occupa del valore fiscale dei beni acquisiti dalla beneficiaria nella scissione. Più specificamente il comma 7 si occupa dei beni di cui agli artt. 92 e 94 del Tuir, mentre il comma 8, lett. b) provvede a disciplinare fiscalmente il riparto delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali di cui all’art. 102 del Tuir e delle spese di manutenzione, riparazione, trasformazione ed ampliamento di cui all’art. 102, c. 6 del Tuir.Volendo dipartire l’esame fiscale dall’art. 173, c. 8, lett. b), esso testualmente dispone: “Le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché le spese di cui all’art. 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti”. In tale sede si vuole analizzare lo specifico tema del ragguaglio infrannuale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute nel periodo d’imposta di effetto della scissione, il ragguaglio temporale va impostato in connessione con il compendio dei beni strumentali trasferiti alla beneficiaria, in aderenza al riportato testo di legge. In altri termini, mentre in generale l’art. 102, c. 6 prevede il calcolo del 5% in raccordo con il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta...

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