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Diritto privato, commerciale e amministrativo 13 Ottobre 2026

Valutare un’impresa non significa garantirne il prezzo

Nelle stime di partecipazioni, la responsabilità del perito dipende dal mandato conferito e dalla diligenza professionale, non dall’esito economico successivo dell’operazione.

Una valutazione d’azienda può essere tecnicamente corretta senza coincidere con il prezzo della partecipazione ceduta. Il valore stimato risponde a finalità e assunzioni definite, mentre il corrispettivo negoziato riflette interessi negoziali distinti. Confondere queste 2 dimensioni significa attribuire alla perizia una funzione universalmente applicabile.La distinzione assume rilievo nell’ordinanza della Cassazione 7.10.2026, n. 26417. Un socio aveva chiesto il risarcimento dei danni al commercialista autore della stima di una S.r.l., asserendo che alcune passività, emerse dopo la cessione delle quote mediante revisione contabile, la rendessero inattendibile. I giudici di merito hanno accertato che l’incarico era circoscritto alla valutazione per finalità fiscali, senza comprendere la determinazione del prezzo di cessione delle partecipazioni.La Suprema Corte ha rigettato quindi il ricorso, sulla base di 2 rilievi. Da un lato, l’oggetto della prestazione non comprendeva la revisione contabile, esclusa appunto dal mandato. Dall’altro, non era dimostrato che il prezzo fosse fissato sulla base della valutazione contestata. La presenza di eventuali errori, in assenza di un comprovato collegamento causale con il danno lamentato, non era sufficiente a fondare la responsabilità professionale.La Corte ha ricondotto la prestazione del commercialista alle obbligazioni di mezzi, escludendo qualsiasi garanzia circa il prezzo di cessione delle partecipazioni. Tale...

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