Diritto del lavoro e legislazione sociale 11 Dicembre 2023

Valutazione del rischio e medico competente

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello 14.03.2023, n. 2, con il quale interviene sull’interpretazione del combinato disposto degli artt. 25, c. 1, lett. a), 18, c. 1, lett. a) e 29, c. 1 D.Lgs. 81/2008 con riferimento all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e, in particolare, nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria. L’interpello è di particolare interesse perché ha il merito di affrontare un argomento trascurato, ma che trova molti riscontri nella applicazione quotidiana delle norme. La Commissione per gli interpelli, in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, procede a un’analisi delle fattispecie giuridiche che entrano in gioco rispetto alla valutazione del rischio e all’obbligo della sorveglianza sanitaria, partendo dalla ovvia considerazione che la valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR non possono essere delegati da parte del datore di lavoro. La valutazione comprende, evidentemente, anche la sorveglianza sanitaria, intesa come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle...

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