La valutazione delle rimanenze di opere in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio è disciplinata dal principio contabile OIC23 rubricato “Lavori in corso su ordinazione”.Questi si riferiscono sostanzialmente alle cosiddette commesse, ovvero un contratto, spesso di durata ultrannuale, per la realizzazione di beni o servizi, principalmente, tramite contratto di appalto. Per durata ultrannuale si fa riferimento ad un contratto di durata superiore a 12 mesi. Sotto il profilo contabile, la valutazione dei lavori in corso su ordinazione viene effettuata sulla base della percentuale di completamento, se ricorrono i requisiti indicati ai paragrafi 43 e 44 di OIC23: - se esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore; - se il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;- se non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni;- se il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.Questo criterio prevede che, alla fine di ogni esercizio, venga imputato alla commessa il relativo margine ed è utilizzabile per la valutazione dei lavori di durata ultrannuale, al ricorrere delle sopra citate condizioni. In caso invece di lavori infrannuali, è consentito...