L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-bis del Tuir, introdotto dall'art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ''In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico''.Ne deriva che il citato c. 3-bis dell'art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 92 del Tuir.Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ''per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni a seconda dei casi in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:- beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;- rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell'attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 92 e 94 del Tuir;- attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.La norma ha disposto l'irrilevanza fiscale di tutti i...