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Diritto 21 Aprile 2023

Vendita di fatture e tassazione del compenso

Il compenso derivante dal commercio di documenti fiscali, atti a realizzare delle frodi fiscali, va sempre tassato in capo al percipiente quale guadagno dell’illecito.

Nel caso in cui un qualsiasi soggetto economico, sia operante sotto forma di società di capitali, sia come imprenditore individuale o esercente arte o professione, abbia approntato una struttura imprenditoriale con l’unica finalità di realizzare una frode mediante la creazione e il commercio di false fatturazioni attive e passive per simulare un volume d’affari in realtà inesistente, è soggetto a imposizione per i guadagni da ciò derivanti. Nel caso in esame, oggetto di imposizione ai fini delle imposte sui redditi non sono i ricavi eventualmente contabilizzati dalla “distribuzione onerosa” delle false fatturazioni, in quanto trattasi di entità economiche pacificamente non esistenti, risultanti dalla contabilità riconosciuta fittizia. Ciò che va tassato è, infatti, la consistenza reddituale che può essere sinteticamente determinata, sulla scorta dei dati e delle informazioni comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e fruendo anche eventualmente di procedure di ricostruzione reddituale fondate su presunzioni, ancorché sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tal caso sono ammesse anche le cc.dd. “presunzioni supersemplici”, non contemplando le norme sull’imposizione diretta, ispirate al principio di capacità contributiva contenuto nell’art. 53 Cost., ipotesi di responsabilità fiscale...

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