In tema di contratto preliminare, la provenienza del bene è circostanza influente su sicurezza, stabilità e potenzialità dell'acquisto programmato e legittima l'acquirente, ignaro della provenienza, al rifiuto della stipula del contratto definitivo.
La vendita di un bene immobile proveniente da donazione, che possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione, per lesione di legittima, non comporta di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica. La teorica possibilità di soggezione del bene all'azione di riduzione non potrebbe mai essere concreta e attuale prima della morte del donante. L'art. 1481 C.C., prima ancora che l'evizione si consumi, accorda al compratore un rimedio cautelare, consistente nella facoltà di sospensione del pagamento del prezzo, quando egli abbia ragione di "temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi", fino a quando non venga eliminato tale pericolo. L'esercizio della relativa facoltà non deve essere però contraria a buona fede, rappresentando un mero pretesto per l'acquirente per non adempiere la propria obbligazione.
È innegabile che la provenienza da donazione porta con sé la possibilità che questa possa essere attaccata in futuro dai legittimari del donante, i quali, una volta ottenutane la riduzione, potrebbero pretendere la restituzione del bene donato anche nei confronti dei terzi acquirenti. Nello stesso tempo è altrettanto innegabile che la teorica instabilità insita nella provenienza non determina per se stessa un rischio concreto e attuale che l'acquirente del donatario si veda privato dell'acquisto. Solo all'apertura della successione...