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Diritto
05 Ottobre 2020
Vendita di immobili da costruire: garanzia successiva al preliminare
Se nelle more non si è manifestata l'insolvenza del promittente venditore o non viene pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, non vi è nullità del contratto.
L'art. 2, c. 1 D.Lgs. 122/2005 prevede che: "All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'art. 1938 C.C., di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento". Si tratta di un'ipotesi di nullità di protezione, che può essere proposta o eccepita dall'acquirente, nel suo esclusivo interesse, in quanto soggetto debole nell'ambito dell'operazione contrattuale di compravendita immobiliare. La questione di diritto, posta all'attenzione della Cassazione civile, sez. II, 18.09.2020, n. 19510, riguarda l'operatività della nullità nell'ipotesi in cui la fideiussione sia rilasciata in un momento successivo.
La Corte di Cassazione ha affermato, in precedente sentenza, che, una volta...