Vendita diretta non ammissibile nel piano del consumatore
Per il Tribunale di Ivrea (sent. 6.07.2026) va rigettata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore che preveda la vendita diretta di un immobile senza l’esperimento di una procedura di vendita competitiva.
Una società creditrice chiedeva al Tribunale di Ivrea l’apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di un proprio debitore al fine di soddisfare i crediti mediante la liquidazione del patrimonio disponibile; costituitosi in giudizio, il debitore formulava domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.Ad esito della valutazione, il Tribunale rigettava la domanda di omologazione del piano del debitore per il motivo assorbente costituito dalla mancata conformità del meccanismo di realizzo immobiliare alla disciplina di cui all’art. 71 CCII.Il piano, infatti, si basava in via prevalente sul trasferimento diretto dell’immobile in favore di un soggetto già individuato senza prevedere l’esperimento di una procedura competitiva e senza che il valore del bene risultasse supportato da una perizia o da una stima redatta da soggetto terzo, indipendente e qualificato.Ad avviso del Tribunale tale modalità di liquidazione non consente di ritenere rispettate le garanzie di trasparenza, pubblicità e massimizzazione del realizzo dell’attivo imposte dalla disciplina dell’esecuzione del piano del consumatore, tanto più ove la vendita del bene costituisce la principale fonte di soddisfacimento del ceto creditorio.L’art. 71 CCII, nel regolare l’esecuzione del piano, prevede che alle vendite e alle cessioni contemplate dal piano provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti...