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Diritto 29 Dicembre 2022

Vendita e cessione finanziaria del bene al cedente

Tra i contratti atipici di maggiore uso nelle pratiche commerciali rientra il contratto di sale and leaseback, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c.

La tipologia contrattuale in questione consiste sostanzialmente in un negozio bilaterale in cui il proprietario vende un bene a un soggetto che provvede a cedere lo stesso in locazione finanziaria al precedente proprietario. Si tratta, pertanto, di un negozio in cui si intersecano 2 contratti tipici: la vendita, di cui all’art. 1470 e seguenti c.c., e la locazione, di cui all’art. 1571 e seguenti c.c. Tale schema contrattuale, tuttavia, nella pratica viene spesso usato per eludere il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. Secondo tale disposizione, difatti, è nullo qualsiasi patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. La giurisprudenza, pertanto, ha riconosciuto alcuni elementi sintomatici presenti nei rapporti di sale and leaseback, la cui presenza simultanea costituisce prova della volontà contrattuale fraudolenta tra le parti. Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che il disposto di cui all’art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell’ordinamento, ma è posto unicamente a tutela del patrimonio del contraente. In ogni caso, gli Ermellini hanno precisato che vi è l’esigenza di verificare, caso...

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