Vendita immobile oggetto di superbonus: plusvalenza sempre imponibile?
Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito, con l’interpello n. 137/2025, una chiave di lettura che consente di evitare, a determinate condizioni, la tassazione.
Il caso esaminato nell'interpello n. 137/2025 riguardava la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile che ha beneficiato del superbonus 110%, con opzione per la cessione del credito, con particolare riferimento alle “case antisismiche”.Nello specifico, nel marzo 2021 era stato acquistato un immobile da un’impresa di costruzione che aveva effettuato interventi di riduzione del rischio sismico, mediante demolizione e ricostruzione, beneficiando del super sismabonus, ai sensi dell’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 e degli art. 119 e 121 D.L. 34/2020, optando per la cessione del credito. In vista della vendita dell’immobile nel 2025, si pone il problema di valutare se la cessione generi una plusvalenza imponibile ex art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir e, in caso affermativo, se il costo di acquisto debba essere ridotto dell’importo del credito d’imposta ceduto.L’istante sostiene che l’art. 68 del Tuir non prevede un criterio specifico per il caso di specie e che, pertanto, la plusvalenza debba essere determinata come differenza tra corrispettivo di vendita e prezzo di acquisto, aumentato dei costi inerenti, senza alcuna decurtazione per effetto della cessione del credito.In via preliminare, l’Agenzia richiama le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 agli artt. 67 e 68 del Tuir, che hanno introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati...