Vendita infraquinquennale “prima casa”, requisiti per il beneficio
Se il contribuente ha venduto, prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto, l’immobile per il quale ha usufruito del beneficio “prima casa” e ne ha acquistato un altro entro 1 anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione se trasferisce la propria residenza nel nuovo immobile.
Con l’ordinanza 3.11.2023, n. 30527 la Corte di Cassazione ha chiarito che, se un contribuente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto di un immobile con i benefici “prima casa”, trasferisce l’immobile a titolo oneroso o gratuito, conserva il beneficio fiscale “solo se” entro 1 anno dall’alienazione procede all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Diversamente, si decade dal beneficio.
Il caso è quello di un contribuente che ha proposto ricorso per Cassazione avverso un avviso di liquidazione Iva e di irrogazione delle sanzioni con cui l’Agenzia delle Entrate aveva applicato una rettifica dell’Iva, per assunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Per i giudici di secondo grado, non esisteva la prova, che gli stessi avrebbero dovuto fornire, della realizzazione entro 1 anno della nuova “prima casa” e del trasferimento in tale nuovo immobile; circostanza questa necessaria a giustificare, l’eccezione alla regola della decadenza dai benefici “prima casa”.
Il ricorso per Cassazione è affidato a due motivazioni di impugnazione. Con il primo motivo si contesta la presunta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E/2010 e della risoluzione n. 44/E/2004. Infatti,...