Immobiliare 22 Luglio 2024

Vendita a rate con riserva di proprietà: no plusvalenza superbonus

Secondo l'Agenzia delle Entrate il momento del trasferimento della proprietà valevole per il calcolo del decennio previsto dalla norma fiscale coincide con il pagamento dell’ultima rata.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento in merito alla tassazione delle plusvalenze immobiliari, con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione beneficiari del cosiddetto superbonus. La questione, affrontata nella risposta all'interpello 16.07.2024, n. 156 getta luce su una strategia fiscale potenzialmente vantaggiosa per i proprietari di immobili ristrutturati. Al centro della discussione c'è l'interpretazione del nuovo articolo 67, c. 1, lett. b-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), che disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati dal superbonus. La norma prevede che tali plusvalenze siano soggette a tassazione se la cessione avviene entro 10 anni dalla conclusione dei lavori. Tuttavia, il punto cruciale emerso dall'interpello riguarda il momento esatto in cui si considera perfezionata la cessione nel caso di una vendita a rate con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. Questo tipo di contratto, noto anche come vendita con patto di riservato dominio, prevede che l'acquirente entri immediatamente in possesso del bene, assumendone i rischi, ma acquisti la proprietà effettiva solo al momento del pagamento dell'ultima rata. Le Entrate hanno chiarito che, ai fini del calcolo del decennio previsto dalla norma fiscale, il momento determinante non...

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