L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 15.05.2020, n. 64, risponde al quesito posto dall'Ispettorato di Caserta in merito alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione CIGO Covid-19 da parte di aziende oggetto di verbale unico di accertamento per lavoro nero.
L'art. 19, c. 1 D.L. 18/2020 testualmente prevede che: “i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”. La previsione inizialmente interessava i dipendenti in forza alla data del 23.02.2020, successivamente è stata, con il D.L. 8.04.2020, n. 23, estesa “ai lavoratori assunti dal 24.02 al 17.03.2020”. La condizione per poter accedere all'integrazione salariale, prevista a seguito dell'emergenza epidemiologica, è rappresentata dalla data di assunzione del dipendente interessato. Il temine cui fare riferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. art. 19 D.L. 18/2020 e dell'art. 41 D.L. 23/2020, è pertanto il 17.03.2020. Con la, doverosa, precisazione che tale termine potrebbe essere ulteriormente modificato a seguito...