Il curatore che si oppone all'ammissione al passivo può limitarsi a eccepire la revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 67 L.F. o deve proporre apposita domanda riconvenzionale per l'accertamento della revocabilità del credito?
Lo strumento revocatorio nell'ambito del procedimento di verifica del passivo fallimentare risponde a un "principio" (così Cass., 27.11.2013, n. 26504) che l'elaborazione giurisprudenziale è venuta a costruire sin da tempi remoti (già Cass. 24.07.1964, n. 2024), secondo il quale "nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per l'esclusione del credito o della garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria, perché la legge stessa consente al giudice delegato di provvedere, sulla semplice contestazione del curatore, ad ammettere o escludere il credito o la garanzia. Né tale azione il curatore è tenuto a proporre nel giudizio promosso dallo stesso creditore con l'opposizione allo stato passivo, perché resistendo alla pretesa del creditore conferma la sua precedente contestazione e trasporta nel giudizio di opposizione il contenuto dell'azione revocatoria sostanzialmente proposta in sede di verifica". Questa elaborazione ha trovato conferma nel D.Lgs. 9.01.2006, n. 5 che ha provveduto, da un lato, a dare espresso riconoscimento normativo alla revocatoria nella sede della verifica del passivo (la parte finale dell'art. 95, c. 1 L.F. dispone appunto che il "curatore può eccepire... l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione") e dall'altro,...