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Lavoro 04 Novembre 2020

Verifica di idoneità tecnico-professionale tra forma e sostanza

La valutazione dei soggetti incaricati dell'esecuzione di lavori in appalto non può ridursi a mero adempimento burocratico: il committente deve considerare mezzi e organizzazione dell'impresa.

Individuare il soggetto cui affidare lavori in appalto rappresenta una decisione cruciale e ricca di conseguenze, spesso sottovalutata da committente o responsabile dei lavori. Le ricadute più importanti non riguardano tanto la tempistica o l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, quanto possibili infortuni e connesse responsabilità penali derivanti dalla scelta operata. In linea con una giurisprudenza ormai consolidata, sono numerose le pronunce che suggeriscono criteri di valutazione improntati alla professionalità, che contrappongono realtà strutturate e solide a figure improvvisate, soluzioni al ribasso che inseguono la prossimità o la riduzione dei costi. La sentenza della Cassazione Penale 16.10.2020, n. 28728 aggiunge un ulteriore tassello al mosaico: la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non si deve basare su requisiti formali, ma su elementi sostanziali. In pratica, l'incaricato deve disporre di mezzi, competenze specifiche e capacità organizzative rapportate alla complessità dell'intervento. Il caso riguarda l'infortunio subito da un lavoratore autonomo, caduto dal tetto del capannone dove senza alcuna precauzione era salito per eseguire la manutenzione di lastre di eternit. Il committente proprietario dell'immobile avrebbe dovuto accertare in capo all'appaltatore l'effettiva disponibilità dei necessari dispositivi di sicurezza anticaduta, ed è...

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