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Diritto
21 Febbraio 2020
Verifica oltre i termini prescritti e validità dell’accertamento
Il protrarsi delle attività ispettive non può in nessun modo inficiare la validità dell’operato, nè è possibile invocare una presunta carenza di potere dei verificatori.
La violazione del termine prescritto in ordine alla permanenza dei verificatori dell’Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente sottoposto ad attività ispettiva, così come sancito dall’art. 12, c. 5, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), non può dare luogo alla sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo. Ma vi è più. Il mancato rispetto delle tempistiche non può influire sull'efficacia dell’accertamento esperito, né tantomeno sulla invalidità degli atti compiuti o inutilizzabilità delle prove comunque raccolte. Il risultato di tali conclusioni viene dettato dal fatto che il legislatore non abbia espressamente previsto nessuna delle ipotesi sanzionatorie prospettate.
Le argomentazioni si traggono dall'ordinanza 12.02.2020, n. 3414 della V Sez. Civ. della Cassazione. La pronuncia citata, pur nella sua complessità e nella moltitudine delle argomentazioni contenute, mette un punto fermo su un argomento che spesso è oggetto di ingiustificate e infruttuose doglianze da parte di contribuenti sottoposti a controllo. I Giudici di Piazza Cavour forniscono una ragionata lettura del dispositivo dell’art. 12, c. 5, citato, secondo cui "la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per...