L’art. 2-ter D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene sulla disciplina della verifica di regolarità fiscale prevista per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni, modificando in modo significativo il perimetro applicativo dell’obbligo di controllo di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973. La disposizione si colloca in un contesto normativo volto a presidiare la riscossione dei crediti erariali attraverso un meccanismo di compensazione interna tra debiti del contribuente e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Nel sistema previgente, la disciplina prevedeva un’impostazione particolarmente rigorosa: le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a verificare, prima di procedere al pagamento di compensi anche di modesta entità, se il professionista fosse inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento, indipendentemente dall’ammontare del debito. In presenza di una posizione debitoria, il pagamento veniva bloccato e le somme dovute venivano destinate, in tutto o in parte, all’agente della riscossione.
L’intervento normativo modifica questo assetto introducendo una distinzione concettualmente analoga a quella vista in materia di definizione agevolata, tra situazioni di inadempimento rilevante e situazioni che, pur in presenza di un debito, non giustificano l’attivazione del meccanismo di blocco del pagamento. In particolare, la norma introduce una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica qualora l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a tale limite. In tal modo, si individua una fascia di “irrilevanza operativa” dell’inadempimento, al di sotto della quale il debito del professionista non incide sul pagamento dovuto dalla PA.
Sotto il profilo sistematico, la disposizione consente di distinguere tra:
- inadempimento sostanziale rilevante, che ricorre quando il contribuente presenta debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro e che continua a determinare l’attivazione del meccanismo di verifica e compensazione;
- inadempimento non rilevante ai fini della verifica, che si configura quando l’esposizione debitoria è contenuta entro la soglia di 5.000 euro e che non comporta alcuna limitazione al pagamento da parte della pubblica amministrazione.
La novità normativa non elimina, dunque, il meccanismo di controllo, ma ne delimita l’ambito applicativo, escludendo le situazioni di minore entità dal perimetro di operatività della verifica. Ciò comporta che, in presenza di debiti di importo contenuto, il rapporto tra professionista e Pubblica Amministrazione possa svolgersi senza interruzioni, evitando blocchi dei pagamenti che, nel regime precedente, potevano risultare sproporzionati rispetto all’entità dell’inadempimento.
Per il professionista, ciò implica la possibilità di gestire con maggiore flessibilità le situazioni di esposizione debitoria contenuta, evitando che debiti di modesta entità compromettano i flussi finanziari derivanti da incarichi con la PA. Rimane comunque essenziale monitorare l’andamento complessivo del debito iscritto a ruolo, in quanto il superamento della soglia determina il ripristino integrale del meccanismo di verifica e compensazione.
