Verifiche dell’organo di revisione sul fabbisogno del personale
L’organo di revisione è chiamato ad asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio in cui è inserito il valore di “soglia”, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 17.03.2020.
Il programma triennale del fabbisogno del personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, c. 6 D.Lgs. 165/2001). In caso contrario, scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo. La programmazione triennale del fabbisogno del personale serve per: programmare le spese di personale; legittimare gli stanziamenti di bilancio; prevedere le assunzioni dei posti vacanti in dotazione organica; stanziare le somme ex art. 15, c. 5 del Fondo delle risorse decentrate per nuovi servizi e riorganizzazione di quelli esistenti; individuare e suddividere le attività ordinarie e le attività eccezionali e temporanee (se già a conoscenza); derogare, eventualmente, al principio di riduzione.In merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale occorre che l’organo di revisione verifichi che l’atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione e sussista la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari e obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali, tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi dell’art. 171, c. 4 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio. In buona sostanza, a fronte dei maggiori spazi assunzionali previsti nei piani triennali del fabbisogno del personale, l’organo di revisione è chiamato ad asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio in cui è inserito il valore di...