Il tema, di forte impatto operativo per imprese e professionisti, è tornato al centro dell’attenzione nel corso del 2025 e del 2026, per effetto di alcune pronunce della Corte EDU, nonché dei primi interventi del legislatore nazionale e di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
I rilievi della Corte EDU - Le censure della Corte (sentenze: 6.02.2025, n. 36617/18; 11.12.2025, n. 32539/18) riguardano principalmente gli artt. 52 D.P.R. 633/1972 e 33 del D.P.R. 600/1973, che disciplinano gli accessi e le verifiche fiscali presso i locali del contribuente. Secondo i giudici europei, il sistema italiano attribuisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza poteri particolarmente incisivi senza prevedere sufficienti contrappesi procedurali, in contrasto con i requisiti di proporzionalità e di garanzia richiesti dall’art. 8 CEDU. In particolare, la normativa nazionale individua l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’accesso, ma non definisce in modo altrettanto puntuale i presupposti sostanziali, i limiti dell’attività ispettiva e le modalità di controllo giurisdizionale. La Corte EDU ha inoltre evidenziato l’assenza di un rimedio effettivo e tempestivo contro gli accessi ritenuti illegittimi, poiché il contribuente può contestare i vizi dell’attività istruttoria soltanto in sede di impugnazione dell’eventuale atto impositivo finale, e non già con una tutela immediata contro il provvedimento autorizzativo o contro le modalità concrete della verifica. Particolarmente severo è stato poi il giudizio sulle autorizzazioni all’accesso formulate in termini generici, con richiami ampi alla necessità di acquisire documentazione fiscale relativa a più annualità, senza delimitazioni specifiche dell’ambito ispettivo.
Le verifiche presso abitazioni e sedi "miste" - Ulteriore rilievo assume la sentenza CEDU 5.03.2026, n. 32961/18 riguardante l’accesso della GdF nella sede legale di una società coincidente con la residenza del rappresentante legale. La Corte ha ritenuto insufficiente la mera autorizzazione del Pubblico Ministero, osservando come l’atto autorizzativo consentisse un accesso generalizzato a documenti e informazioni senza adeguati limiti oggettivi. Il principio affermato è particolarmente rilevante perché conferma l’applicabilità delle tutele dell’art. 8 CEDU anche ai locali aziendali e professionali, quando essi si intrecciano con spazi riconducibili alla sfera privata del contribuente. In questa prospettiva, la pronuncia rafforza l’esigenza di una motivazione più analitica dell’atto autorizzativo e di un controllo più rigoroso sulla proporzionalità dell’intervento ispettivo.
Le prime risposte del legislatore e della Cassazione - Il legislatore è già intervenuto, sia pure in modo ancora parziale. In sede di conversione del D.L. 84/2025 è stato modificato l’art. 12 dello Statuto del contribuente, introducendo l’obbligo di indicare e motivare espressamente negli atti autorizzativi e nei processi verbali le circostanze che giustificano l’accesso. La modifica rappresenta un primo recepimento delle indicazioni provenienti dalla Corte EDU, ma parte della dottrina ritiene che il nuovo assetto non sia ancora sufficiente a colmare integralmente le lacune evidenziate dalla giurisprudenza europea. Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha sinora mantenuto un approccio prudente. La sentenza n. 512/2026 ha escluso che le decisioni della CEDU determinino automaticamente l’inutilizzabilità generalizzata degli atti acquisiti nelle verifiche già effettuate. Tuttavia, il quadro appare ancora in evoluzione: l’ordinanza interlocutoria n. 13696/2026 ha infatti rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’eventuale inutilizzabilità delle prove raccolte mediante verifiche fiscali svolte in violazione dei principi sopra richiamati.
In definitiva, il sistema dei controlli fiscali italiani si trova oggi in una fase di profonda trasformazione. Il principio di effettività delle garanzie difensive, valorizzato dalla Corte EDU, impone infatti un progressivo riequilibrio tra esigenze di contrasto all’evasione e tutela dei diritti fondamentali del contribuente (riproduzione riservata).
