L'organo di revisione degli enti locali non svolge verifiche Iva periodiche specifiche, ma si occupa principalmente delle verifiche di cassa e di tesoreria trimestrali (art. 223 e 239 del Tuel) per accertare la regolarità e la correttezza delle entrate e delle uscite. L'attività di verifica riguarda quindi la gestione finanziaria e contabile, compresa la corretta tenuta delle scritture contabili e la verifica della regolarità degli adempimenti fiscali in generale ma non una verifica periodica specificamente sull'Iva. L’ente locale, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività commerciali svolte abitualmente. Secondo la normativa comunitaria (art. 13 Direttiva 2006/112/CE), non sono considerati soggetti passivi in quanto pubbliche autorità tranne quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsione della concorrenza. L’art. 4, c. 5 considera oggettivamente commerciali: l’erogazione di gas, acqua, servizi di fognatura e depurazione ed energia elettrica, la gestione di mense, la somministrazione di pasti, il trasporto di persone. Essendo soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972 gli enti locali hanno optato per:- la registrazione delle fatture di acquisto nell’esercizio di...