Uno degli aspetti più importanti dell’attività di revisione è dare coerenza tra quanto rilevato nell’attività di interim, cioè durante l’esercizio e le risultanze della relazione al bilancio e l’attività di vigilanza che deve proseguire fino all’approvazione del bilancio da parte dei soci. La questione diventa tanto più rilevante quanto più pervasivi risultano gli accadimenti emersi durante l’esercizio e anche quelli rilevati e segnalati post chiusura dell’esercizio.Tutta l’attività di revisori e sindaci deve essere improntata, infatti, nel rispetto delle rispettive funzioni, a fare emergere e fare notare all’organo amministrativo questioni, fatti, indicatori che possano rappresentare quei segnali deboli di natura reddituale e strutturale che devono diventare oggetto di confronto per l’adozione di provvedimenti necessari nelle tempistiche auspicate e volute dalla legge sulla crisi di impresa.Dall’altro lato, pare inutilmente ridondante, in assenza di questioni rilevanti, continuare a verbalizzare affermazioni che mettano in evidenza l’inesistenza di indicatori anche solo potenzialmente pericolosi; il senso delle disposizioni dei primi articoli del Codice della crisi è infatti quello di rilevare indicatori che possano evidenziare anche solo i prodromi di un futuro stato di alterazione delle dinamiche aziendali e non quello di rilevare che non esistono questi indicatori.Altra questione, a volte trascurata, riguarda ciò che accade...