RICERCA ARTICOLI
Diritto del lavoro e legislazione sociale 29 Maggio 2026

Versamenti contributivi: l’agenzia di somministrazione è responsabile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9057/2026, conferma la corresponsabilità dell’agenzia di somministrazione in caso di violazioni previdenziali, anche se l’utilizzatore non ha comunicato le diverse mansioni svolte dai lavoratori.

Nell’affrontare il tema della corresponsabilità dell’agenzia di lavoro nei casi in cui l’utilizzatore abbia compiuto violazioni in materia previdenziale, la Corte di Cassazione ha chiarito innanzitutto che, in questi casi, “la titolarità formale del rapporto resta in capo all’agenzia, nella forma di lavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dal lavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore, che rimane tuttavia terzo rispetto al rapporto formale e che instaura con il lavoratore un rapporto di mero fatto, esercitando su di esso i poteri di direzione e controllo”.Sono poi stati richiamati: l’art. 25, c. 1 D.Lgs. 276/2003 che prevede che “gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore”, sottolineando che “per un’esigenza fondamentale di protezione del lavoratore, la legge ha poi introdotto un regime di solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali”; l’art. 23, c. 6 (vigente all’epoca dei fatti) che stabilisce che “l’utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore”, pena rispondere “in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.