Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per l’anno 2026 è stato disposto dall’art. 1-sexies D.L. 30.04.2026, n. 63, inserito in sede di conversione in legge per riprendere quanto disposto dall’art. 6 D.L. 22.05.2026, n. 89, abrogato dall’art. 1 L. 25.06.2026, n. 113.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, hanno potuto effettuare i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione ovvero possono effettuarli entro il 30° giorno successivo al 20.07.2026, ossia entro il 19.08.2026 che diventa il 20.08.2026 a opera della sospensione feriale naturale. La sospensione è disposta dall’art. 3-quater D.L. 2.03.2012, n. 16 per tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, c. 4 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1.08 al 20.08 di ogni anno.
Tali somme da versare devono essere maggiorate dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, c. 2, del regolamento di cui al D.P.R. 7.12.2001, n. 435. Il menzionato articolo dispone che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per l’eventuale saldo Iva 2025 ancora dovuto occorre maggiorare dello 0,8% dopo aver aggiunto lo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza naturale del 16.03.2026 e fino al 30.06.2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Queste disposizioni si applicano non solo ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, ma anche a coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190. Le disposizioni si estendono inoltre ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel comma precedente.
I
soggetti interessati al differimento dovranno compilare il modello F24
tenendo conto che:
- nel campo "rateazione/regione/prov" del modello F24 è obbligatorio specificare la rata che si sta versando rispetto al piano totale (es. "0101" per versamenti interi senza rateazione);
- gli interessi per il differimento si sommano all’imposta principale e non sono esposti separatamente utilizzando un proprio codice tributo.
Infine, in caso di scelta per la rateazione delle somme dovute con versamento a decorrere dal 20.08.2026, dopo aver aggiunto l’interesse dello 0,80%, occorre dalla rata successiva, ossia dal 16.09.2026, aggiungere un interesse dello 0,33% mensile (pari al 4% annuo previsto dall’art. 5 D.M. 21.05.2009) da esporre con il codice tributo dedicato 1668 per la sezione erario.
