Amministrazione e bilancio 21 Gennaio 2026

Verso l’abolizione dell’obbligo di trasparenza per gli aiuti di Stato

Lo schema del nuovo decreto legge Pnrr dispone l’abrogazione della comunicazione annuale delle sovvenzioni pubbliche per le imprese, eliminando un onere burocratico tanto inutile quanto ridondante.

Una reale semplificazione emerge dallo schema del nuovo decreto Pnrr, a breve al vaglio del Consiglio dei Ministri. Secondo quanto sinora trapelato, con l’art. 8 sarà finalmente disposta l’abrogazione di un obbligo informativo che per anni ha rappresentato un inutile appesantimento per migliaia di realtà produttive: la comunicazione annuale degli aiuti di Stato e delle sovvenzioni pubbliche ricevute, introdotta originariamente dall’art. 1, c. 125-bis L. 4.08.2017, n. 124.

La norma impone a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, qualora l’importo totale annuo superi la soglia di 10.000 euro complessivi. La comunicazione deve essere fatta entro il termine del 30.06 di ogni anno solare successivo a quello della ricezione dei benefici.
Nello specifico, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria sono tenute a inserire tali informazioni nella nota integrativa, mentre per tutti gli altri soggetti è prevista la pubblicazione sul proprio sito Internet aziendale o sul portale web dell’associazione di categoria di appartenenza. Le sanzioni previste in caso di inadempimento sono rilevanti: l’1% delle somme ricevute con un minimo di 2.000 euro e la restituzione integrale dell’aiuto, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni dalla contestazione.

Tutto questo, come si è detto, è destinato a scomparire a breve. La relazione illustrativa che accompagna lo schema del nuovo decreto chiarisce in modo inequivocabile la ratio, assolutamente condivisibile, della modifica, definendo l’obbligo di comunicazione a carico delle imprese come una duplicazione ridondante di informazioni che risultano già in possesso della Pubblica Amministrazione. I dati relativi alle erogazioni pubbliche sono infatti già capillarmente censiti e consultabili nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali degli enti erogatori, che sono obbligati per legge a pubblicare ogni contributo superiore ai 1.000 euro. Imporre alle imprese di replicare tali dati nei propri documenti contabili o su spazi web privati contrastava apertamente con il principio europeo di unicità dell’invio, noto come “once only”, secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve richiedere a cittadini e imprese informazioni di cui è già in possesso o che può acquisire autonomamente tramite banche dati digitali interconnesse.
L’abrogazione espressa del c. 125-bis, prevista dall'art. 8, c. 4 dello schema di decreto, rappresenta quindi un passaggio di effettivo snellimento dei rapporti tra contribuenti e amministrazione, rimuovendo un adempimento anacronistico, privo di qualsiasi effettiva utilità e, tuttavia, oneroso in termini di tempo per le imprese e per i loro consulenti, oltre che pesantemente pericoloso sotto il profilo sanzionatorio.
I benefici di questa semplificazione normativa saranno avvertiti in modo trasversale da tutte le categorie imprenditoriali, ma risulteranno particolarmente significativi per le microimprese e le piccole realtà in genere, spesso prive di una struttura amministrativa complessa o di un sito web, che attualmente possono trovarsi costrette a sostenere inutili costi di consulenza e di creazione e mantenimento di un sito web, il tutto solo per adempiere a una formalità priva di reale valore aggiunto. Il tutto, senza compromettere in alcun modo l’efficacia dei controlli da parte degli organi competenti, che potranno essere sempre effettuati interrogando direttamente le piattaforme digitali nazionali, al tempo stesso annullando i rischi di contestazioni legate a meri errori formali effettuati dai beneficiari degli aiuti nell’effettuare la comunicazione di cui si è detto.