Il caso è stato sottoposto, infine, alla Suprema Corte di Cassazione, che ha (Cassazione civile sez. III, 11.10.2021, n. 27527) confermato la sentenza impugnata. La giurisprudenza è sempre stata, infatti, pacifica, nell’affermare che il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che devono essere non conoscibili né eliminabili con immediatezza.
Il caso fortuito è quel che è impossibile vigilare. La responsabilità è esclusa nel caso in cui il custode non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire a eliminare l'imprevisto/imprevedibile. La prevedibilità si rapporta intrinsecamente alla conoscibilità, per esprimere proprio l'obbligo del custode di prevedere la situazione in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce. Le caratteristiche della cosa custodita delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo di custodia sotto il profilo della prevedibilità che rientra, quindi, nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso, da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
Sulla scorta di quanto riportato, nel caso in esame doveva accertarsi se potesse esigersi da parte del Comune quell'ulteriore attività diretta ad eliminare gli elementi pericolosi non prevedibili, ma che si erano comunque verificati. I citati principi valgono a confermare, in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade, i seguenti aspetti:
- in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e l'assunzione dei provvedimenti necessari;
- il custode della strada non è responsabile di ciò che non è prevedibile oggettivamente, ossia di tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale.
