RICERCA ARTICOLI
Società e contratti 24 Agosto 2026

Videoconferenze societarie: proroga e ritorno allo statuto

Dopo il 30.09 la parola torna allo statuto: la guida pratica per capire chi potrà continuare a votare da remoto.

La possibilità di svolgere assemblee interamente da remoto, diventata negli ultimi anni una prassi quasi scontata per società ed enti, non è una regola permanente ma una deroga a termine: dopo il 30.09.2026, salvo ulteriori interventi del legislatore, tornerà a valere il principio ordinario secondo cui è lo statuto, e non la legge emergenziale, a stabilire se e come si possa partecipare a un'assemblea senza essere fisicamente presenti.

La deroga tuttora vigente nasce dall'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e, dopo numerose proroghe, resta applicabile fino al 30.09.2026 per effetto del Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025, conv. L. 26/2026). Fino a quella data, qualunque sia lo statuto, le assemblee possono essere convocate e svolte interamente in videoconferenza, indicando nell'avviso solo la piattaforma di collegamento: non è necessario che presidente, verbalizzante o notaio si trovino nello stesso luogo, e nelle delibere straordinarie interamente telematiche è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio rogante. Attenzione però a un dettaglio che sfugge spesso: la proroga copre le assemblee effettivamente tenute entro il 30.09, non quelle solo convocate entro quella data. Pertanto, ci si dovrà adoperare per tempo nella convocazione dell’assemblea qualora si voglia ancora usufruire della proroga legislativa.
Superata la scadenza, in assenza di nuovi differimenti, la possibilità di partecipare da remoto tornerà a dipendere interamente dallo statuto e qui vale un principio unico, che si applica con adattamenti a SpA, Srl, enti del Terzo settore e associazioni e società sportive.

La regola generale richiede che lo statuto preveda espressamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione: per le SpA lo stabilisce l'art. 2370, c. 4, c.c., per le Srl l'art. 2479-bis, c. 4 c.c. Senza una clausola abilitante, l'assemblea da remoto non sarà più praticabile in via esclusiva. Esiste però un'eccezione operativa non trascurabile, elaborata dal Consiglio Notarile di Milano: nelle SpA "chiuse", cioè non quotate né diffuse, l'intervento telematico è considerato ammissibile anche senza una clausola statutaria che lo preveda espressamente, a condizione che siano concretamente rispettati i principi del metodo collegiale: identificazione dei partecipanti, possibilità di intervenire e votare in tempo reale. In questi casi basta che lo statuto non escluda espressamente la modalità telematica. Per le società quotate o diffuse resta inoltre possibile prevedere il ricorso esclusivo al rappresentante designato per l'espressione del voto.

Per le Srl c'è anche un'alternativa spesso più agile della videoconferenza, utile nelle realtà con pochi soci: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, se previsti dallo statuto ai sensi dell'art. 2479, c. 3 c.c.

Lo stesso principio vale per gli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e per le associazioni sportive dilettantistiche con forma associativa: dopo il 30.09 le assemblee da remoto resteranno possibili solo se l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedono espressamente. Le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali seguono invece le regole di SpA o Srl appena descritte, compresa l'eccezione per le realtà "chiuse".

Le adunanze di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale seguono invece una logica propria, indipendente dalla proroga in scadenza: gli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c. consentono già oggi, in via ordinaria, le riunioni tramite mezzi di telecomunicazione, se lo statuto o la prassi dell'organo lo ammettono, come confermato anche dal Documento di ricerca CNDCEC-FNC, e questa possibilità non subirà variazioni dopo il 30.09.
Resta infine sempre percorribile, per qualunque tipo di ente e a prescindere dallo statuto, l'assemblea totalitaria: se è rappresentato l'intero capitale sociale con diritto di voto e interviene la maggioranza degli organi di amministrazione e controllo, l'assemblea può svolgersi anche interamente da remoto, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti o alla modalità di collegamento scelta.